La sede effettiva di una società costituisce un elemento cruciale per stabilire la sua residenza fiscale. In questo articolo, esamineremo la definizione di sede effettiva secondo l’articolo 4 del Modello OCSE e la sentenza n. 136/1998 della Corte di Cassazione. Approfondiremo inoltre i criteri utilizzati per individuare la sede effettiva delle aziende estere, considerando le disposizioni dell’articolo 73 del DPR n. 917/86.
Definizione di Sede Effettiva: Secondo l’articolo 4 del Modello OCSE e la sentenza n. 136/1998 della Corte di Cassazione, la sede effettiva di una società è il luogo in cui essa svolge prevalentemente la sua attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa. Questo luogo rappresenta il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, gestisce gli affari e organizza e coordina i vari fattori dell’impresa per raggiungere i fini sociali.
Determinanti dell’Oggetto Principale: Il comma 4 dell’articolo 73 del DPR n. 917/86 stabilisce che l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto. Questi documenti, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, definiscono l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Residenza in Relazione all’Attività Esercitata: Il comma 5 dell’articolo 73 del TUIR è di fondamentale importanza, poiché stabilisce che in assenza di atto costitutivo o statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
Analisi dei Criteri di Collegamento: Per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia, è essenziale analizzare i criteri di collegamento con il territorio italiano. Questi criteri devono essere considerati dal punto di vista sostanziale, includendo la sede dell’amministrazione e lo svolgimento dell’oggetto principale dell’attività. È importante notare che il criterio della sede legale, pur avendo natura formale, da solo non è indicativo dell’effettivo collegamento economico e sociale con lo Stato di residenza effettiva. L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la fittizieta della residenza estera quando la società ha un radicamento con il territorio italiano tale da considerarla fiscalmente residente a tutti gli effetti.
Conclusioni: In conclusione, la sede effettiva di una società è un concetto fondamentale nell’ambito della determinazione della residenza fiscale. Questo articolo ha esplorato la sua definizione e i criteri utilizzati per identificarla, fornendo una guida chiara per comprendere il legame sostanziale di una società con il territorio italiano.