Ambito di Applicazione della Residenza Estera Fittizia: Analisi della Risposta ad Interpello n. 27/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate

Ambito di Applicazione della Residenza Estera Fittizia: Analisi della Risposta ad Interpello n. 27/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate

La Risposta ad interpello n. 27/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione della residenza estera fittizia in relazione all’articolo 73, co. 5-bis del TUIR. L’analisi si concentra sulla presunzione relativa della residenza fiscale delle società, esaminando le condizioni in cui si applica l’esterovestizione e delineando le differenze rispetto alla residenza fiscale prevista dall’articolo 73, co. 3 del TUIR.

Analisi della Risposta ad Interpello:

  1. Presunzione di Residenza Fiscale:
    • L’articolo 73, co. 5-bis del TUIR presuppone la residenza in Italia di una società estera quando è controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o è amministrata da un CdA con prevalenza di consiglieri residenti in Italia. È una presunzione relativa superabile mediante prova contraria.
  2. Limiti all’Applicazione dell’Esterovestizione:
    • L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esterovestizione non si applica se la società estera non è una holding e non detiene direttamente partecipazioni societarie in società italiane. La presunzione sussiste solo se la società estera detiene partecipazioni di controllo in società fiscalmente residenti in Italia.
  3. Differenze tra Esterovestizione e Residenza Fiscale:
    • L’Agenzia sottolinea le differenze tra esterovestizione e la residenza fiscale di una società (articolo 73, co. 3 del TUIR), basata su sede legale, oggetto principale e sede amministrativa in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.
  4. Fattispecie di Esterovestizione:
    • La risposta evidenzia che, anche se una società estera non è considerata esterovestita, potrebbe comunque essere qualificata come italiana se l’Amministrazione finanziaria dimostra la fittizia localizzazione all’estero e l’effettiva localizzazione in Italia, motivata da un indebito vantaggio fiscale.
  5. Necessità di Valutazione Caso per Caso:
    • L’Agenzia sottolinea l’importanza di valutare singolarmente ciascun caso per inquadrare la qualificazione fiscale di una società stabilita all’estero e prevenire l’applicazione di sanzioni significative.

Conclusioni: La Risposta ad interpello n. 27/E/2022 fornisce chiarezza sull’ambito di applicazione della residenza estera fittizia, delineando le condizioni in cui si applica l’esterovestizione e distinguendola dalla residenza fiscale effettiva. La necessità di una valutazione caso per caso sottolinea l’importanza di una comprensione approfondita delle circostanze specifiche per evitare sanzioni e garantire una qualificazione fiscale corretta delle società estere.