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Contestazioni e Accertamenti nell’Esterovestizione Societaria: Prove e Criteri Analitici

Le contestazioni e gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria in materia di esterovestizione richiedono un’analisi approfondita della residenza fiscale effettiva di una società estera. Nell’affrontare questa tematica, è fondamentale comprendere l’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la reale attività svolta all’estero. Questo articolo esplorerà le contestazioni tipiche dell’Amministrazione finanziaria e fornirà indicazioni sulle prove necessarie.

Contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria:

  1. Sede Legale, Sede dell’Amministrazione e Oggetto Sociale:
    • Focus sulla discrepanza tra la veste giuridica formale e la realtà operativa della società.
    • Importanza di analizzare sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto sociale.
    • Attenzione mirata in caso di controlli volti a individuare società formalmente costituite all’estero, ma con attività effettive in Italia.
  2. Criteri di Collegamento Meno Rilevanti:
    • Meno rilevante in sede di controllo è il criterio della sede legale, spesso una mera formalità.
    • L’attenzione si concentra su sede dell’amministrazione, residenza degli amministratori e struttura organizzativa della società.

Controlli dell’Amministrazione Finanziaria:

  1. Sede dell’Amministrazione:
    • Approccio formale: Luogo delle riunioni del Consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci.
    • Approccio sostanziale: Elementi sintomatici della presenza in Italia della sede dell’amministrazione.
  2. Luogo di Svolgimento dell’Oggetto Sociale:
    • Indagini sull’oggetto principale dell’attività, includendo:
      • Luogo di svolgimento delle attività chiave.
      • Identità e residenza delle controparti contrattuali.
      • Mercati su cui sono negoziati i titoli di società partecipate.
      • Localizzazione dell’effettiva gestione finanziaria.
      • Assoggettamento effettivo alle imposte estere.
      • Possesso di autorizzazioni amministrative.

Conclusioni: Il contribuente, in caso di contestazione della residenza estera fittizia, deve essere preparato a fornire prove concrete della sua attività all’estero. L’analisi dettagliata della sede dell’amministrazione, della struttura organizzativa e del luogo di svolgimento dell’oggetto sociale è cruciale per affrontare gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria. La comprensione dei criteri di collegamento e l’adozione di un approccio proattivo sono chiavi per gestire con successo le questioni legate all’esterovestizione societaria.

Controllo Indiretto e Imposte Dirette: Implicazioni della Residenza Esterovestita

La questione del controllo indiretto sulle società estere da parte di entità italiane è fondamentale nel contesto dell’esterovestizione. Esaminiamo il caso emblematico della CTR Lombardia n. 7078/16, che evidenzia come il controllo indiretto possa configurare la residenza estera fittizia e le sue implicazioni fiscali. Inoltre, esploreremo le conseguenze sulla tassazione indiretta alla luce della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 861/2020.

Controllo Indiretto e Residenza Esterovestita: La sentenza della CTR Lombardia n. 7078/16 illustra un caso in cui una società, formalmente residente in Lussemburgo, è considerata esterovestita a causa del controllo indiretto. Due holding olandesi, riconducibili a un soggetto fiscalmente residente in Italia, controllano la società lussemburghese, la quale a sua volta detiene una partecipazione in una SRL italiana. Il controllo indiretto riflette la fattispecie dell’art. 73, comma 5-bis del TUIR, confermando la residenza estera fittizia. La CTR Lombardia ha riconosciuto il controllo di fatto di soggetti italiani nella società lussemburghese.

Conseguenze sulle Imposte Dirette e Indirette: La residenza estera fittizia non influisce solo sulle imposte dirette, ma ha anche rilevanza per quelle indirette. La sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 861/2020 esemplifica questo principio. Nel caso di una società conferitaria residente nell’UE, cui sono stati conferiti beni immobili in Italia, la residenza estera fittizia comporta una rideterminazione della tassazione indiretta. La società è considerata esterovestita poiché il veicolo estero sembra costruito al solo fine di ridurre la tassazione indiretta italiana sul conferimento di beni immobili.

Conclusioni: Il controllo indiretto e le implicazioni fiscali della residenza estera fittizia richiedono un’attenzione particolare. La normativa italiana prevede la possibilità di contestare la residenza estera di società che subiscono controllo indiretto da parte di entità italiane. È essenziale comprendere come questi casi possano avere ripercussioni sia sulle imposte dirette che su quelle indirette, poiché ciò influisce sul corretto adempimento degli obblighi fiscali e sulla prevenzione di pratiche evasive.