La definizione della residenza fiscale delle società è essenziale per comprendere la complessa situazione dell’esterovestizione societaria. Questi due aspetti sono strettamente correlati, con la normativa del DPR n. 917/86 fornendo le basi per valutare la residenza fiscale di un’entità. In questo articolo, esploreremo la normativa, le presunzioni e gli accertamenti fiscali relativi alle società fittiziamente costituite all’estero.
La Residenza Fiscale delle Società: Secondo l’articolo 73, comma 3, del TUIR, le società e gli enti si considerano residenti per le imposte sui redditi se la maggior parte del periodo di imposta ha la sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. La valutazione di questi elementi deve considerare sia la localizzazione che la durata della presenza durante l’intero periodo di imposta.
Elementi Determinanti:
- Localizzazione nel Territorio Italiano:
- Sede legale;
- Sede amministrativa;
- Oggetto principale.
- Durata della Presenza:
- La sussistenza per la maggior parte del periodo di imposta.
La Sede Effettiva di una Società: Per comprendere la sede effettiva di una società, occorre fare riferimento all’articolo 4 del Modello OCSE e alla sentenza n. 136/1998 della Corte di Cassazione. La sede effettiva è il luogo in cui la società svolge prevalentemente la sua attività direttiva ed amministrativa, il centro effettivo dei suoi interessi e delle operazioni aziendali.
Individuazione della Sede Effettiva di Aziende Esterne: Il comma 5 dell’articolo 73 del DPR n. 917/86 stabilisce che, in mancanza di atto costitutivo o statuto, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a tutti gli enti non residenti.
Collegamento con il Territorio Italiano: Per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia, è fondamentale analizzare i criteri sostanziali di collegamento con il territorio italiano. La sede legale, pur essendo un criterio formale, non è sintomatica dell’effettivo collegamento economico e sociale con lo Stato di residenza effettiva. L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la fittizieta della residenza estera quando la società ha radici economiche e sociali tali da considerarla fiscalmente residente in Italia.